Telefono:
1. Premessa
La sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2024 interviene sulla disciplina della prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita, dichiarando costituzionalmente illegittima la disposizione che, nel periodo intercorrente tra il 2008 e il 2012, assoggettava tali diritti al termine prescrizionale biennale previsto dall’art. 2952, secondo comma, c.c.
La pronuncia assume particolare rilievo poiché si colloca all’interno di un’evoluzione normativa caratterizzata dal progressivo allungamento del termine di prescrizione applicabile alle polizze vita e dalla crescente attenzione del legislatore e della giurisprudenza alla funzione di risparmio previdenziale propria di tali contratti.
La questione consente, inoltre, di interrogarsi sulla portata temporale delle pronunce di illegittimità costituzionale e, in particolare, sugli effetti che la declaratoria di incostituzionalità può produrre nei rapporti giuridici sorti e sviluppatisi nel periodo di vigenza della disposizione successivamente dichiarata illegittima.
2. L’evoluzione normativa dell’art. 2952 c.c.
Per comprendere la portata della decisione della Corte costituzionale è necessario ricostruire l’evoluzione dell’art. 2952 c.c.
Nella disciplina previgente alla riforma del 2008, il secondo comma dell’art. 2952 c.c. prevedeva, per i diritti derivanti dal contratto di assicurazione diversi dal pagamento delle rate di premio, un termine di prescrizione di un anno decorrente dal giorno in cui si era verificato il fatto sul quale il diritto si fondava.
Tale termine particolarmente breve era stato oggetto di critiche soprattutto con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita, caratterizzati da una struttura e da una funzione significativamente diversa rispetto alle assicurazioni contro i danni.
Con l’art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge n. 134 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2008, il termine venne elevato da uno a due anni.
La novella del 2008 presentava, tuttavia, un ulteriore elemento di rilievo: contestualmente all’allungamento del termine prescrizionale, venne prevista la devoluzione al fondo istituito ai sensi dell’art. 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005 degli importi relativi alle polizze vita non reclamati entro il termine di prescrizione.
La disciplina introdotta nel 2008 determinava così una particolare conseguenza per il settore delle assicurazioni sulla vita: il mancato esercizio del diritto entro due anni poteva comportare la definitiva destinazione delle somme al fondo previsto dalla normativa.
La disciplina venne successivamente modificata dal legislatore.
L’art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, intervenne nuovamente sull’art. 2952 c.c., portando a dieci anni il termine di prescrizione applicabile ai diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita.
Il quadro normativo attuale risulta pertanto profondamente diverso da quello introdotto nel 2008, essendo oggi previsto, per tali diritti, il termine ordinario decennale.
3. La questione di legittimità costituzionale
La questione esaminata dalla Corte costituzionale trae origine da un’ordinanza della Corte d’Appello di Firenze, che aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2952, secondo comma, c.c., nel testo introdotto dalla novella del 2008.
I parametri costituzionali invocati erano gli artt. 3 e 47 Cost.
La censura muoveva dalla considerazione secondo cui il termine biennale previsto per i diritti derivanti dalle assicurazioni sulla vita non sarebbe stato ragionevolmente compatibile con la particolare natura di tali contratti.
A differenza delle assicurazioni contro i danni, infatti, le assicurazioni sulla vita possono assolvere anche una funzione di risparmio e di previdenza. Il diritto alla prestazione assicurativa può, dunque, essere collegato a un rapporto di durata e a una finalità di accumulazione patrimoniale destinata a produrre i propri effetti nel lungo periodo.
La questione imponeva pertanto di bilanciare due contrapposte esigenze.
Da un lato, la tutela dell’assicurato e del risparmiatore, nonché la protezione costituzionale del risparmio e della previdenza.
Dall’altro, l’esigenza delle imprese assicurative di conseguire certezza nei rapporti giuridici e di poter determinare, entro un termine ragionevole, il momento oltre il quale non possono più essere fatte valere pretese derivanti dal contratto.
4. Il giudizio della Corte costituzionale
Con la sentenza n. 32 del 2024, la Corte costituzionale ha ritenuto fondate le questioni sollevate.
La Corte ha ravvisato nella disciplina censurata una violazione del principio di ragionevolezza sancito dall’art. 3 Cost., rilevando al contempo la compromissione della tutela del risparmio previdenziale riconducibile all’art. 47 Cost.
La declaratoria di illegittimità costituzionale ha riguardato l’art. 2952, secondo comma, c.c., nel testo introdotto dall’art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge n. 134 del 2008 e antecedente alla successiva modifica introdotta dall’art. 22, comma 14, del decreto-legge n. 179 del 2012.
In particolare, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione nella parte in cui non escludeva dal termine biennale i diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali deve trovare applicazione il termine decennale di prescrizione.
La pronuncia si inserisce, dunque, in un percorso evolutivo nel quale la peculiarità delle assicurazioni sulla vita viene progressivamente distinta rispetto alla disciplina delle assicurazioni contro i danni.
5. La funzione previdenziale delle assicurazioni sulla vita
Uno degli aspetti maggiormente significativi della pronuncia riguarda la considerazione della funzione economico-sociale che può essere assolta dalle assicurazioni sulla vita.
Tali contratti non si esauriscono necessariamente nella funzione di trasferimento del rischio tipica del contratto assicurativo, potendo assumere una rilevante funzione di accumulazione e di previdenza.
La previsione di un termine prescrizionale particolarmente breve può risultare, in tale prospettiva, non adeguata alla natura del rapporto.
Il decorso di un termine biennale può infatti determinare la perdita del diritto alla prestazione assicurativa in un contesto nel quale il rapporto è stato concepito per produrre effetti patrimoniali anche a distanza di molti anni dalla sua instaurazione.
È proprio tale elemento a rendere particolarmente significativa la distinzione tra la disciplina delle assicurazioni sulla vita e quella delle assicurazioni contro i danni.
Il successivo intervento legislativo del 2012 ha recepito tale differenziazione, prevedendo espressamente l’applicazione del termine decennale ai diritti derivanti dalle assicurazioni sulla vita.
6. Gli effetti temporali della declaratoria di illegittimità costituzionale
Particolare attenzione merita il tema degli effetti temporali della pronuncia.
La declaratoria di illegittimità costituzionale determina, in linea generale, la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata illegittima secondo il regime previsto dall’ordinamento costituzionale. La retroattività propria delle pronunce di incostituzionalità incontra, tuttavia, il limite delle situazioni giuridiche ormai esaurite.
Il principio è stato elaborato da una consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale la dichiarazione di illegittimità costituzionale non determina automaticamente il travolgimento di tutti gli effetti prodotti dalla norma durante il periodo della sua vigenza.
Particolarmente significativa, in tale prospettiva, è Cass. civ., sez. III, n. 1384 del 1975, che ha individuato il limite della retroattività della pronuncia nelle situazioni giuridiche definitivamente consolidate.
Secondo tale orientamento, devono essere tenuti distinti gli effetti ancora suscettibili di essere modificati da quelli che, anteriormente alla pronuncia della Corte costituzionale, abbiano già definitivamente prodotto la propria funzione costitutiva, estintiva, modificativa o traslativa di situazioni giuridicamente rilevanti.
Il medesimo principio è stato successivamente richiamato da ulteriori pronunce della Corte di cassazione e della giurisprudenza amministrativa.
La distinzione tra rapporti ancora pendenti e situazioni giuridiche esaurite assume quindi un rilievo centrale anche con riferimento alla sentenza n. 32 del 2024.
7. La rilevanza della disciplina sopravvenuta
Nel caso in esame, un ulteriore elemento deve essere considerato.
La disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima era già stata superata dal legislatore nel 2012, quando il termine applicabile ai diritti derivanti dalle assicurazioni sulla vita era stato portato a dieci anni.
La legge n. 221 del 2012 aveva inoltre esplicitato l’esigenza di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizze vita.
Ne deriva che, al momento della pronuncia della Corte costituzionale, la disposizione oggetto di scrutinio non era più vigente nella formulazione censurata.
L’intervento della Corte assume pertanto una particolare funzione di ricostruzione della legittimità costituzionale della disciplina pregressa, con possibili ricadute soprattutto sui rapporti ancora controversi e sui giudizi nei quali gli effetti della normativa del 2008 siano ancora oggetto di accertamento.
8. Rapporti esauriti e giudizi pendenti
La distinzione tra situazioni esaurite e rapporti ancora suscettibili di essere incisi dalla pronuncia costituisce, dunque, il principale profilo applicativo della sentenza.
Le situazioni giuridiche ormai definitivamente consolidate non possono essere automaticamente riaperte per effetto della declaratoria di incostituzionalità.
Diversamente, nei rapporti non ancora esauriti e nei giudizi pendenti, la pronuncia può assumere rilievo nella misura in cui il giudice sia chiamato ad applicare la disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima e la relativa situazione giuridica sia ancora suscettibile di definizione.
La concreta incidenza della sentenza dovrà pertanto essere valutata caso per caso, tenendo conto della natura del rapporto, dello stato del giudizio, dell’eventuale maturazione della prescrizione, degli atti compiuti dalle parti e dell’eventuale consolidamento degli effetti giuridici prodotti nel periodo di vigenza della disciplina censurata.
Non è quindi possibile individuare un effetto indistinto della pronuncia su tutti i rapporti sorti nel periodo 2008-2012.
9. Considerazioni conclusive
La sentenza n. 32 del 2024 rappresenta un intervento significativo nella ricostruzione della disciplina della prescrizione dei diritti derivanti dalle assicurazioni sulla vita.
La Corte costituzionale ha ritenuto incompatibile con gli artt. 3 e 47 Cost. l’applicazione del termine biennale ai diritti derivanti da tali contratti, valorizzando la particolare funzione di risparmio previdenziale che le assicurazioni sulla vita possono svolgere.
La successiva evoluzione legislativa aveva già condotto, dal 2012, all’applicazione del termine decennale, sicché la pronuncia interviene su una disciplina ormai superata.
Il principale problema interpretativo si sposta pertanto sul piano degli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale nei rapporti sorti durante la vigenza della precedente disciplina.
In questa prospettiva, la distinzione tra situazioni giuridiche esaurite e rapporti ancora pendenti appare decisiva. La declaratoria di incostituzionalità non può essere interpretata come uno strumento idoneo, indistintamente, a travolgere tutti gli effetti prodotti dalla disposizione durante il periodo della sua vigenza.
Sarà quindi soprattutto la giurisprudenza chiamata a decidere i giudizi ancora pendenti a definire, in concreto, la portata della pronuncia, individuando quali situazioni possano beneficiare della nuova ricostruzione e quali, invece, debbano ritenersi ormai definitivamente consolidate.
La sentenza n. 32 del 2024 assume così una duplice valenza: da un lato, conferma la particolare rilevanza costituzionale della tutela del risparmio previdenziale nel settore delle assicurazioni sulla vita; dall’altro, ripropone il delicato problema del rapporto tra retroattività delle pronunce di illegittimità costituzionale, certezza dei rapporti giuridici e tutela delle situazioni ormai esaurite.

