NOTA DI AGGIORNAMENTO

INTRODUZIONE ED OPERATIVITA’ DELL’ARBITRO ASSICURATIVO


La presente nota ha l’intento di fornire un quadro sintetico sulla recente istituzione dell’Arbitro Assicurativo, sulla procedura fissata dalle norme e sullo stato dell’arte che porterà alla sua effettiva introduzione, salvo ogni correttivo che dovesse emergere nel momento in cui la disciplina troverà completa operatività.

  1. ELEMENTI INTRODUTTIVI

Con il Decreto n. 215 del 6 novembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero della Giustizia, ha istituito presso l’IVASS l’Arbitro Assicurativo e sono state emanate, in attuazione dell’articolo 187.1 del Codice delle Assicurazioni Private, le regole di svolgimento dei procedimenti dinnanzi allo stesso.

L’introduzione dell’Arbitro Assicurativo è conseguenza dell’attuazione della Direttiva UE/2016/97 (Insurance Distribution Directive, IDD), entrata in vigore il 1° ottobre 2018, la quale  persegue l’obiettivo primario di armonizzare e coordinare le disposizioni nazionali degli Stati membri in materia di accesso alle attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, al fine di porre un argine alla frammentazione del mercato UE degli intermediari e dei prodotti assicurativi e parte della implementazione della direttiva europea 2013/11 su Alternative Dispute Resolution, recepita nel Codice del Consumo.

Il ricorso all’Arbitro Assicurativo, secondo quanto stabilito dal regolamento ministeriale, rappresenta un metodo di risoluzione semplice delle dispute con le compagnie e/o gli intermediari assicurativi e può essere attivato direttamente dal cliente, senza la necessità di un avvocato o di un procuratore, comportando costi contenuti e offrendo un sistema di risoluzione stragiudiziale per alcune controversie nel settore assicurativo, con l’obiettivo di garantire rapidità, economicità e una protezione reale per i consumatori.

Ai sensi dell’art. 5 comma 3 lett. c) D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 il ricorso all’Arbitro Assicurativo è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria in alternativa ai rimedi ADR già in funzione, quali la mediazione (per le controversie riguardanti i contratti assicurativi ed il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria) e la negoziazione assistita (per le controversie sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).

  1. DEFINIZIONE 

Il Regolamento contiene 14 articoli che definiscono in modo sostanziale la struttura e le competenze del nuovo organismo e il procedimento stragiudiziale.

L’articolo 1 stabilisce che l’Arbitro Assicurativo è un organismo indipendente, istituito presso l’IVASS, che andrà ad occuparsi di tutte le controversie relative alle prestazioni e ai servizi derivanti dai contratti di assicurazione. Il decreto specifica che le imprese e gli intermediari italiani vi aderiscono senza necessità di apposite comunicazioni, per il mero effetto dell’iscrizione all’albo delle imprese, al registro unico degli intermediari o ai relativi elenchi. L’Arbitro Assicurativo non si occuperà invece della gestione dei grandi rischi (quelli definiti all’art. 1, c.1, lett. r del Codice delle Assicurazioni), e di tutti i sinistri che fanno capo alla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici). 

  1. COMPOSIZIONE DEI COLLEGI

Per le decisioni, l’Arbitro Assicurativo si avvale di uno o più collegi in modo da garantire efficienza e tempestività nella definizione dei ricorsi e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 141-bis del Codice del consumo.

Ciascun collegio, formato da cinque membri, è composto:

  • dal presidente e due membri scelti dall’IVASS;
  • da un componente designato dall’associazione di categoria delle imprese di assicurazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale o da un componente designato congiuntamente alle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale;
  • da un componente designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, o per le altre categorie di clienti, diversi dai consumatori, da un componente designato congiuntamente a livello nazionale nelle associazioni di categoria che hanno svolto attività continuativa nel triennio precedente. 

Soltanto uno dei componenti partecipa al collegio che di volta in volta decide sul ricorso.

Se il destinatario del ricorso è un’impresa di assicurazione, al Collegio che decide parteciperà il componente designato dalle imprese. Se invece il ricorso è contro un intermediario, parteciperà al Collegio il componente designato dagli intermediari. 

Se ricorre un cliente consumatore parteciperà al Collegio il componente designato dal CNCU, se, invece, il ricorrente è un imprenditore o un professionista parteciperà il componente designato dalle associazioni degli utenti diversi dai consumatori. 

La composizione sopra descritta intende assicurare decisioni imparziali ed equilibrate, tutelando gli interessi di tutte le parti coinvolte.

Il presidente ha un mandato di cinque anni, mentre gli altri membri hanno un mandato di tre anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta per la stessa carica e una sola volta per una carica differente. L’articolo 4 stabilisce anche i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per i membri, che devono essere selezionati tra individui qualificati come docenti universitari, magistrati in pensione, professionisti iscritti a ordini professionali da almeno dodici anni e dipendenti delle autorità di vigilanza che hanno cessato le loro funzioni. 

Non possono essere nominati membri coloro che ricoprono cariche politiche o che, negli ultimi due anni, hanno avuto ruoli nelle aziende o negli intermediari e nelle loro associazioni, o presso le associazioni dei clienti, che comportano cariche sociali o attività di lavoro subordinato, collaborazione, consulenza o altre attività che li integrano nell’organizzazione aziendale.

  1. CONTROVERSIE DI COMPETENZA DELL’ARBITRO ASSICURATIVO

Tutte le controversie derivanti da un contratto di assicurazione, comprese quelle relative alla distribuzione delle polizze, sono sottoposte alla competenza dell’Arbitro Assicurativo. 

Sono escluse:

  • le controversie sui sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia e della Strada, 
  • quelle di competenza della CONSAP 
  • le dispute riguardanti i grandi rischi 
  • le controversie riguardanti contratti che non si sono conclusi, ovvero non firmati 

Le controversie trattate dall’Arbitro Assicurativo sono esclusivamente di natura documentale, pur mantenendo la possibilità per l’arbitro di ascoltare le parti. Inoltre, l’arbitro non potrà richiedere perizie né accettare testimonianze o dichiarazioni orali.

La domanda può avere ad oggetto:

  • l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà derivanti da un contratto assicurativo o la violazione delle regole di comportamento del distributore senza limiti di valore
  • la corresponsione di una somma di denaro, purché la stessa non superi le seguenti soglie di valore:
  • per le controversie relative a contratti di assicurazioni sulla vita: 
  • 300 mila euro se la controversia riguarda i contratti del ramo I (assicurazione sulla vita) e le prestazioni oggetto del contratto siano dovute soltanto in caso di decesso; 
  • 150 mila euro per le altre polizze del ramo vita;
  • per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni:
  • 2.500 euro se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile (RC auto). Su tali controversie l’arbitro assicurativo decide ai sensi dell’art. 11, comma 5; 
  • 25 mila euro in tutti gli altri casi.
  1. AVVIO DELLA PROCEDURA 

La procedura si inserisce nel sistema dei reclami.

Prima di presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo è infatti necessaria la presentazione di un reclamo all’impresa e/o all’intermediario. Qualora l’assicurazione o l’intermediario non risponda al reclamo entro 45 giorni può presentarsi il ricorso all’Arbitro Assicurativo.

Il ricorso, che ha un costo di 20 euro, deve avere il medesimo oggetto del reclamo presentato dalla clientela all’impresa o all’intermediario e può essere inoltrato all’Arbitro in via telematica in caso di omesso o insoddisfacente riscontro al preliminare reclamo, e comunque entro il termine di dodici mesi dalla presentazione del reclamo stesso.

Il ricorso può essere presentato nei confronti:

  • delle imprese di assicurazione con sede in Italia 
  • degli intermediari assicurativi con sede in Italia 
  • dell’impresa di assicurazione e/o degli intermediari assicurativi che hanno sede in un altro Paese SEE e che operano in Italia con una sede secondaria secondo il principio di stabilimento o in regime di libera prestazione dei servizi
  • dell’impresa di assicurazione e/o degli intermediari assicurativi che hanno in altro Paese extra-SEE e operano in Italia con una sede secondaria
  1. Inammissibilità del ricorso 

Il Regolamento prevede dei casi di inammissibilità, dichiarata dal Presidente se il ricorso viene presentato:

  • senza la previa proposizione del reclamo;
  • dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 8, comma 2 (12 mesi dalla data in cui è stato presentato il reclamo);
  • ha per oggetto fatti accaduti o comportamenti posti in essere, oppure di cui il ricorrente sia venuto a conoscenza, prima di tre anni dalla data di proposizione del reclamo;
  • con modalità diverse da quelle indicate dall’art. 8, comma 4, o da un soggetto non legittimato;
  • senza documentazione;
  • riguarda controversie diverse da quelle indicate dall’art. 3 o non derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione;
  • senza l’esatta individuazione del ricorrente, dell’impresa o dell’intermediario;
  • senza l’indicazione degli elementi essenziali (oggetto, contratto di assicurazione stipulato, ecc.);
  • nei confronti di un soggetto che, alla data di presentazione del ricorso, ha perso la qualifica di impresa o di intermediario in seguito a provvedimenti emanati ai sensi del CAP che ne hanno disposto la revoca o la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio o la liquidazione coatta amministrativa o la cancellazione dal registro unico degli intermediari;
  • per una controversia che, alla data di presentazione del ricorso, era già pendente davanti all’autorità giudiziaria o all’arbitro assicurativo, o per la quale è pendente altra procedura di ADR.

Il procedimento dinanzi all’Arbitro Assicurativo dovrebbe concludersi in tempi brevi. 

Il Regolamento dispone infatti termini perentori per la procedura:

  • entro 40 giorni dalla notifica del ricorso, l’impresa o l’intermediario trasmette alla segreteria tecnica memoria di controdeduzioni, unitamente alla documentazione utile ai fini della decisione del ricorso;
  • entro 5 giorni dal ricevimento della predetta memoria, la segreteria trasmette la memoria al ricorrente;
  • entro 20 giorni dalla ricezione, il ricorrente può inviare una memoria di replica;
  • entro 5 giorni dal ricevimento, la segreteria inoltra la memoria di replica all’impresa o all’intermediario;
  • entro 20 giorni dalla ricezione, l’impresa o l’intermediario può trasmettere una memoria di controreplica
  1. FASE DECISORIA ED ESECUTIVA 

Il collegio, ricevuto il fascicolo completo, delibera, con decisione motivata a maggioranza dei membri, entro un termine di 90 giorni, prorogabile una sola volta per ulteriori 90 giorni in caso di controversie particolarmente complesse, mantenendo la facoltà di formulare proposte conciliative alle parti.

Nelle controversie riguardanti contratti di assicurazione contro i danni ai sensi dell’art. 2, comma 3, del CAP e, su richiesta concorde delle parti, in altri casi di cui all’art. 3, comma 4, del Regolamento, il collegio, se accerta il diritto, quantifica il danno o stabilisce la prestazione dovuta, secondo equità, basandosi sugli elementi forniti dalle parti.

L’impresa o l’intermediario devono eseguire la decisione entro 30 giorni dalla comunicazione e, nei successivi 5 giorni, inviare alla segreteria tecnica la documentazione comprovante l’inadempimento. La mancata comunicazione dell’adempimento equivale a inadempienza. 

L’impresa di assicurazione o l’intermediario si considera inadempiente quando non dà esecuzione alle previsioni contenute nella decisione. L’inosservanza della decisione sarà pubblicata, a cura della segreteria tecnica, in una sezione dedicata del sito web dell’Arbitro Assicurativo rimanendoci per 5 anni. 

Entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’Arbitro Assicurativo, l’impresa o l’intermediario devono a loro volta pubblicizzarla per 6 mesi in una sezione apposita della pagina iniziale del proprio sito web. 

Prima della scadenza del termine di 5 anni, il collegio può disporre la cancellazione su richiesta di parte se è intervenuta una sentenza definitiva dell’Autorità giudiziaria favorevole all’impresa o all’intermediario, o se questi ultimi hanno comunicato l’adempimento integrale della decisione, anche se tardivo, o il raggiungimento di un accordo documentato tra le parti.

  1. CALENDARIO PER L’ENTRATA IN VIGORE DELL’ARBITRO ASSICURATIVO 
  • 9 GENNAIO 2025 

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto n. 215 del 6 novembre 2024,  con cui il MISE, di concerto con il Ministero della Giustizia, ha istituito presso l’IVASS l’Arbitro Assicurativo.

  • 6 MARZO 2025

Avvio da parte dell’IVASS della procedura di pubblica consultazione relativa al Documento n. 1/2025 concernente l’emanazione delle Disposizioni tecniche e attuative previste dal D.M. n.215/2024

  • 23 MAGGIO 2025

Al termine della procedura, è stato emesso lo schema definitivo delle disposizioni tecniche e attuative del D.M. n. 215/2024 rivisto secondo le osservazioni avanzate in sede di consultazione

  1. ELEMENTI DI RILIEVO SORTI DALLA PUBBLICA CONSULTAZIONE N. 1/2025
  • SINISTRI IN GESTIONE ALL’UFFICIO ANTIFRODE – AREE SPECIALI 

L’Arbitro Assicurativo non può in nessun caso esprimersi in merito alla fraudolenza di un sinistro, non disponendo di strumenti idonei ad effettuare il relativo accertamento che, pertanto, va rimesso all’Autorità giudiziaria. Pertanto, laddove l’istruttoria relativa al sinistro sia stata devoluta all’Unità antifrode dell’impresa, il collegio adotterà una decisione di inammissibilità del ricorso.

  • INDENNIZZO DIRETTO E CARD

Nei sinistri soggetti al meccanismo di indennizzo diretto di cui all’articolo 149 CAP il ricorso, previa presentazione di reclamo, deve essere promosso nei confronti della propria compagnia assicurativa (i.e. impresa Gestionaria) e non della compagnia del responsabile civile.

  • R.C. SANITARIA – AZIONE DIRETTA

L’azione diretta promossa dal danneggiato nell’ambito della r.c. sanitaria, recentemente introdotta dalla Legge Gelli (L. 24/2017, art. 12), è inclusa nella cognizione dell’Arbitro Assicurativo.

  • INFORMATIVA ALLA CLIENTELA SUI SITI INTERNET DELLE IMPRESE

Con riguardo all’informativa di cui all’articolo 14, comma 2 del regolamento ministeriale, l’Istituto provvederà a modificare i Regolamenti nn. 40 e 41 del 2018 al fine di adeguare gli obblighi di informativa alle nuove norme in materia di Arbitro Assicurativo.

  • RICORSO ALL’ARBITRO ASSICURATIVO E RECLAMO ALL’IVASS

Il ricorso all’Arbitro Assicurativo e il reclamo all’IVASS, pur potendo avere a oggetto la stessa condotta, rappresentano strumenti distinti rispondenti a differenti finalità, che possono avere dei riflessi sui rispettivi esiti (risoluzione di una controversia in via alternativa al giudizio in un caso, attivazione dei poteri di vigilanza sul rispetto della normativa nell’altro). Ne consegue che gli stessi possono procedere in parallelo senza particolari rischi di incoerenza in concreto. 

  • ARBITRO ASSICURATIVO E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 

Viene ribadita l’alternatività delle procedure di mediazione e di ricorso all’Arbitro Assicurativo prevista dalla normativa primaria. Entrambe le procedure sono condizioni di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e di contratti assicurativi. L’IVASS non si esprime in merito ai profili di possibile concorrenza tra le due procedure.

  • SOSPENSIONE DEI TERMINI

Viene prevista la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno solare e per il periodo compreso fra il 23 dicembre e il 6 gennaio di ogni anno, in analogia con quanto già previsto per ABF e ACF.

  • DOCUMENTAZIONE DEL SINISTRO

La documentazione utile alla decisione al ricorso è parte integrante delle controdeduzioni e/o delle eventuali controrepliche dell’impresa o dell’intermediario (articolo 10 del regolamento ministeriale) e come tale va trasmessa dalla segreteria tecnica al ricorrente, senza necessità di accesso agli atti.  

Per ciascun ricorso la segreteria tecnica cura la formazione del fascicolo, inclusa una sintesi organizzata di tutti gli atti ivi presenti, nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

  • INAMMISSIBILITÀ RICORSO 

L’articolo 9, comma 1, lett. l) del regolamento ministeriale prevede l’inammissibilità del ricorso qualora sia pendente altra procedura di risoluzione alternativa delle controversie. Analogamente l’art. 11, comma 7, lett. b) dello stesso regolamento prevede l’improcedibilità del ricorso nel caso di proposizione, successivamente alla presentazione del ricorso, di altra procedura di risoluzione stragiudiziale per la medesima controversia.

Eventuali casi di inammissibilità dei ricorsi possono essere presentati nelle memorie di controdeduzioni. Se ritenuti sussistenti dal collegio determinano l’inammissibilità del ricorso.

  • INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO 

Il documento di consultazione inviato dall’IVASS non prevede la possibilità che l’impresa (o l’intermediario) possa integrare il contraddittorio coinvolgendo nella procedura l’intermediario (o l’impresa) quando ritiene necessaria una sua partecipazione al procedimento, seppure il reclamo sia stato presentato solo nei confronti dell’impresa. L’IVASS precisa che il procedimento si attiverà solo nei confronti del soggetto o dei soggetti individuati quali destinatari dal ricorrente. Ogni osservazione al riguardo potrà essere indicata negli atti difensivi e sarà quindi oggetto di valutazione del collegio.

Sul sito dell’Arbitro Assicurativo sarà a disposizione della clientela un questionario interattivo per la corretta individuazione del destinatario del ricorso.

  1. ULTERIORI TEMPISTICHE FISSATE PER L’ENTRATA IN VIGORE
  • 26 MAGGIO 2025 

È stata comunicata l’apertura del sito internet dell’Arbitro Assicurativo, specificando in seno allo stesso che l’Arbitro non è ancora operativo e che lo diventerà con apposito provvedimento dell’IVASS che verrà pubblicato sul sito dell’Istituto e su quello dell’Arbitro. 

  • 6 GIUGNO 2025

È stato comunicato l’avvio della procedura di nomina del collegio dell’Arbitro Assicurativo in vista della costituzione del primo collegio dell’Arbitro Assicurativo, in cui IVASS ha invitato i soggetti in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui al decreto n. 215/2024, a presentare la propria manifestazione di interesse a ricoprire il ruolo di componente di scelta dell’Istituto. 

  • ENTRO IL 7 LUGLIO 2025

Le manifestazioni di interesse a ricoprire il suddetto ruolo dovranno essere presentate non oltre le ore 12.00 del 7 luglio 2025 esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo arbitroassicurativo@pec.ivass.it, utilizzando il format pubblicato sul sito IVASS e su quello dell’Arbitro Assicurativo. In entrambi i siti sono pubblicate le istruzioni per la compilazione. 

Contestualmente, le associazioni rappresentative delle imprese e degli intermediari assicurativi, nonché della clientela sono state invitate a designare i rispettivi componenti.  La nomina dei componenti del Collegio dell’Arbitro Assicurativo avverrà con provvedimento dell’Istituto. 

  • ENTRO IL 30 LUGLIO 2025 – NOMINA DI UN REFERENTE PER LA GESTIONE DEI RICORSI 
  • Le imprese e gli intermediari aderenti entro il 30 luglio 2025 devono 
  • individuare un referente per la gestione dei ricorsi accedendo all’area riservata in RIGA 
  • comunicare i mezzi di comunicazione elettronici (ad esempio PEC, Registered Electronic Mail) per l’interlocuzione con l’Arbitro Assicurativo. 
  • Informare la clientela sulle procedure di ricorso all’Arbitro Assicurativo

Nella consultazione pubblica l’IVASS ha specificato che l’individuazione di un referente per la gestione dei ricorsi assolve alla funzione di garantire l’efficienza nel processo istruttorio svolto dalla segreteria tecnica, facilitando le necessarie interlocuzioni.

In merito alla nomina del referente è stata portata alla luce la possibilità che le Compagnie possano servirsi di più addetti per la gestione delle procedure con possibilità di accesso al portale. 

  • L’IVASS ha specificato che la modalità di nomina del referente è rimessa alla valutazione discrezionale delle imprese fermo restando l’esigenza di comunicare all’IVASS il nominativo ed il recapito dello stesso. Tale comunicazione è richiesta per le imprese italiane e per le rappresentanze di imprese terze dall’articolo 9, comma 3 del Reg. IVASS n. 55/2024 (RIGA), mediante la valorizzazione degli appositi campi nel registro.
  •  Al Portale può accedere soltanto il ricorrente, cui è consentito di monitorare lo stato di avanzamento della procedura.
  • Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi non hanno accesso al Portale ma dialogano a mezzo PEC con la segreteria tecnica ed in tale modalità sono effettuati tutti gli scambi istruttori previsti dal regolamento ministeriale. 
  • Le imprese devono accedere all’area riservata in RIGA e alimentare l’apposito campo entro il 30 luglio 2025. 
  • Rientra nell’autonomia organizzativa di ciascun intermediario la scelta di individuare uno o più referenti, così come di scegliere un unico referente collettivo, anche nell’ambito dell’associazione di categoria cui eventualmente l’intermediario aderisca. 
  • L’obbligo di comunicare il referente riguarda soltanto gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del RUI.
  • Nel medesimo termine, solo le imprese e gli intermediari con sede legale o residenza in uno Stato SEE, operanti in Italia in libera prestazione di servizi, possono scegliere di aderire ad altro sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie,  a condizione che nel Paese di origine esista un tale sistema aderente alla rete  FIN-NET e previa comunicazione all’IVASS da effettuarsi in conformità a quanto previsto dalle disposizioni attuative.  

Al riguardo, il paragrafo 2 delle predette disposizioni prevede che la comunicazione sia trasmessa all’indirizzo di posta elettronica adesionearbitroassicurativo@ivass.it, sempre entro il 30 luglio 2025, specificando il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie FIN-NET cui l’impresa o l’intermediario aderiscono e l’indirizzo del relativo sito internet.

  • ENTRO IL 9 OTTOBRE 2025

L’Arbitro Assicurativo sarà pienamente operativo e potrà essere attivato dai clienti per la risoluzione delle controversie.